Separazione delle carriere dei magistrati: facciamo chiarezza

Come al solito, le divisioni politiche prevalgono sulla ragionevolezza e sul dialogo, ma anche sulla chiarezza giornalistica.
E’ il caso della riforma costituzionale sulla separazione di carriere tra giudici e pubblici ministeri, sulla quale sarebbe necessario essere invece chiari e imparziali.

Cominciamo quindi a fare chiarezza dalle basi, dal nodo della discordia: nel processo penale la magistratura è presente attraverso la figura del Pubblico Ministero (il Pm) e del Giudice.

IL RUOLO DEL PM E QUELLO DEL GIUDICE

Il Pm riceve la notizia di reato, è soggetto all’obbligo di azione penale, perciò dà il via e coordina le indagini preliminari, decidendo in seguito se rinviare a giudizio o archiviare l’indagato. Poi, durante il processo, formula l’accusa, presenta prove e testimoni, contro-interroga i testimoni della difesa e, infine, formula l’eventuale richiesta di condanna. In linea di principio, agisce nell’interesse della giustizia. Praticamente, formula e rappresenta l’accusa.

Il Giudice, invece, non partecipa alle indagini, non collabora col Pm, ascolta le prove del Pm e della difesa e, infine, decide sulla base delle prove discusse, dovendo essere terzo e imparziale.

LE RAGIONI DEL GOVERNO

Cosa ha portato il centrodestra a volere una riforma di cui si parlava dai tempi di Berlusconi?
Il fatto che sia il Pm che il Giudice siano entrambi Magistrati, abbiano lo stesso titolo ed entrino in Magistratura attraverso lo stesso concorso bandito dal Ministero della Giustizia, dovendo scegliere, solo dopo, la funzione da svolgere.

Per i sostenitori della riforma, il fatto che le due figure siano appartenenti allo stesso ordine, siano in pratica colleghi, limiterebbe le garanzie dell’imputato che, di fatto, si trova “contro” due magistrati. Tanto più che, durante la carriera, i magistrati possono anche scegliere di cambiare funzione.
Ed è questo il punto della riforma: impedire la confusione dei ruoli, a garanzia della terzietà e imparzialità del Giudice rispetto all’accusa e alla difesa.

COME FUNZIONANO LE COSE ATTUALMENTE

E’ il caso di notare che, se è vero che i Pm possono diventare Giudici e viceversa, per cambiare funzione, occorre presentare domanda al Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), che decide se autorizzare il cambio di funzioni sulla base di anzianità, merito, compatibilità, etc.
Dal 2006, inoltre, il passaggio prevede alcune requisiti limitanti, oltre che il trasferimento obbligatorio di sede.

In ogni caso, secondo il Csm, solo il 2% dei magistrati avrebbe cambiato funzione negli ultimi 20 anni, ovvero meno di 200 su 9mila, con una tendenza in calo dal 2006 (non più di una ventina di casi negli ultimi anni). Queste cifre sono al centro delle “ragioni” della sinistra, che sostengono si stia cambiano la Costituzione e l’equilibrio costituzionale delle istituzioni, per un fenomeno marginale.

COSA PREVEDE LA RIFORMA

Il testo approvato ieri in via definitiva dovrà attendere un altro passaggio prima di convertirsi in legge. Infatti, non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi, ci sarà un referendum confermativo (per il quale non è richiesto quorum).

Il cuore della riforma è, appunto, la separazione delle carriere dei magistrati: ecco perché all’art. 104 della Costituzione, laddove indica che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere“, si aggiunge che “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.

Per diventare magistrato ci sarebbero quindi due concorsi differenti, uno per fare il Giudice ed uno per fare il Pm – che non farebbero più parte dello stesso ordine.

Anche il Consiglio Superiore della Magistratura si sdoppierebbe: uno per la magistratura giudicante, l’altro per la magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. I membri laici (un terzo del totale) sarebbero estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune, i magistrati (due terzi del totale) sarebbero estratti invece tra tutti i magistrati.

Entrambi i “Csm” perderebbero la loro funzione disciplinari, riservata ad una unica “Alta Corte Disciplinare”, mantenendo invece la competenza in materia di assegnazioni, trasferimenti, etc. L’Alta corte sarebbe composta da 3 membri nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi che il Parlamento in seduta comune, 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione, 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent’anni di attività e esperienza in Cassazione. Le sentenze dell’Alta Corte Disciplinare non sarebbero più impugnabili di fronte alla Cassazione, ma solo di fronte alla Corte stessa.

IL DIBATTITO POLITICO SULLA RIFORMA

La riforma, nelle intenzioni del centrodestra, rafforzerebbe quindi il diritto alla difesa: distinguendo più chiaramente le due parti, accusa e difesa, dal giudice.

L’opposizione, invece, teme (e accusa) che ciò metta a rischio l’indipendenza della magistratura rispetto all’esecutivo, ovvero al governo – indebolendo quindi l’autonomia delle indagini nei riguardi di persone vicine ad esso.

In realtà il Pm non smetterebbe di essere un magistrato, né dipenderebbe dall’esecutivo: avrebbe infatti un proprio Consiglio Superiore della Magistratura e resterebbe quindi autonomo e indipendente rispetto agli altri organi costituzionali. Nessun passaggio della riforma fa si che il Pm debba rispondere al Ministro della Giustizia o al governo. Né sarebbe possibile farlo senza una ulteriore riforma della Costituzione, proprio perché i Pm restano parte della magistratura.

D’altra parte, non solo la separazione delle carriere è la prassi nel mondo occidentale, ma questa indipendenza rispetto all’esecutivo è assente pressoché quasi ovunque.

COME FUNZIONA NEGLI ALTRI PAESI

Nel Regno Unito, per esempio, il pm non appartiene alla magistratura. Il procuratore (Crown Prosecutive Service – CPS) è si un ente pubblico indipendente, ma dipende da un direttore (Director of Public Prosecutions) nominato dal governo, su proposta dell’Attorney General che è un membro del governo. Il pm in questo caso, quindi, appartiene alla pubblica amministrazione e la sua indipendenza non dipende da garanzie costituzionali.

Negli Usa, invece, i procuratori sono nominati – a livello federale – direttamente dal Presidente e rispondono al Dipartimento di Giustizia, guidato dal Attorney General, che è un membro del governo. A livello statale, in alcuni casi, sono eletti dal popolo. Il pm è quindi, chiaramente, una parte politico, che risponde a una agenda (quella dell’esecutivo o della maggioranza che li ha votati).

Fuori dal mondo anglosassone, se guardiamo alla Spagna, anche in questo caso il Ministerio Fiscal (ovvero la pubblica accusa) non fa parte della magistratura e, pur essendo formalmente autonomo, dipende dal Fiscal General del Estado, nominato dal governo.

In Germania i procuratori non sono magistrati, ma funzionari del Ministero della Giustizia, nei Paesi Bassi ed in Belgio anche.

In Italia, è bene ribadirlo, non sarebbe così: i Pm rimarrebbero magistrati appartenenti a un ordine indipendente.
La riforma in questione, dunque, porterebbe alla separazione delle carriere, ma non andrebbe a modificare l’indipendenza costituzionale ed istituzionale del pubblico ministero, garantendo anzi ai Pm italiani maggiore indipendenza di altri grandi Paesi.

LE CRITICHE TECNICHE

Anche se ieri i giornali hanno parlato di parere contrario dell’Onu, non esiste nessun organo ufficiale dell’Onu che si sia espresso in maniera vincolante sulla riforma. Al momento, in effetti, Margaret Satterthwaite, Relatrice speciale dell’Onu per l’indipendenza di giudici e avvocati, avrebbe scritto una carta al premier per segnalare alcune criticità: il sorteggio dei membri dei due “Csm” (pensato per rompere il correntismo interno) e l’impossibilità di ricorrere in Cassazione le sentenze dell’Alta Corte Disciplinare (un punto su cui si sarebbe potuto facilmente porre una pezza).

La critiche che, invece, muovono alla riforma coloro i quali non soni contrario apriori alla separazione delle carriere sono invece varie e meritano senz’altro attenzione, per i rilievi tecnici evidenziati.

In primo luogo, molti ritengono inutile e potenzialmente lo sdoppiamento del Csm: allontanerebbe ancora di più i Pm dallo svolgere una funzione imparziale. Alcuni, per questa ragione, parlano di “eterogenesi” dei fini: la riforma, in breve, potrebbe accentuare il problema che si propone di risolvere, elevando lo status dei Pm e rendendoli autonomi, mettendo così a rischio anche l’equilibrio istituzionale (creando un nuovo organo di rango costituzionale). L’ex presidente del Senato Marcello Pera, suggerisce perciò di “porsi il problema di come 1.300 pm non diventino una falange che non risponde a nessuno“.

Per questo motivo alcuni esperti propongono una separazione chiara e definitiva, ma senza sdoppiare il Csm.
Altri considerano meno rischioso, giunto a questo punto, proseguire sulla strada che porta i pubblici ministeri a rispondere all’esecutivo come nella maggior parte degli altri Paesi occidentali – ciò che costituisce esattamente il timore della sinistra.
Anche se, effettivamente, non è proprio certo che un pm che guidi la sua azione sulla base dell’agenda politica (e quindi delle priorità) del governo sia nell’interesse migliore della giustizia.

CONCLUSIONI

La separazione delle carriere dei magistrati non è certo una pretesa assurda, né eccezionale.
Al contrario, come abbiamo visto, è una pratica comune in quasi tutta Europa, oltre che nel mondo anglosassone. In linea di principio, in effetti, sembra più che sensato pensare che un giudice non debba essere collega di uno che fa un lavoro che, per forza di cose, lo porta a rappresentare l’accusa.

La separazione aumenterebbe la (percezione di) terzietà dei giudici e la distanza tra chi accusa (un magistrato) e chi giudica (un altro magistrato). In maniera del tutto coerente con lo Stato del diritto e il giusto processo.

Del resto, l’opposizione della sinistra e dell’Associazione Nazionale Magistrati, che respingono apriori l’idea della separazione, è fondata su una presunta mancanza di indipendenza da parte del Pm che in nessun momento sembra far capolino nella riforma.

In breve, la riforma non è certo un attacco alla democrazia come sostiene la sinistra e, in realtà, allo stato attuale, il suo potenziale punto debole sembra proprio poter essere l’indipendenza assoluta dei Pm, più che la loro inesistente sottomissione all’esecutivo.
Ma, in nessun caso, sembra profilarsi una catastrofe, dal momento che i giudici, diventerebbero definitivamente terzi rispetto ad ogni parte processuale.

Al di là del funzionamento dei vari meccanismi di garanzia, l’etica professionale e una cultura giuridica realmente rivolta all’imparzialità non smetteranno di essere gli elementi più rilevante per il corretto funzionamento della giustizia.

Emmanuel Raffaele Maraziti

Fonti:

https://www.ilsole24ore.com/art/separazione-carriere-via-libera-definitivo-riforma-costituzionale-ecco-cosa-cambia-AHYiT4OD

https://www.officinadeisaperi.it/eventi/a-rischio-indipendenza-dei-pm-lonu-boccia-la-separazione-delle-carriere-da-il-fatto-e-il-manifesto/

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/10-2024-la-separazione-delle-carriere/perche-non-e-bene-avere-un-altro-csm

Pm più autonomi? Ci sono anche rischi. Gatta sulla riforma della Giustizia 

https://www.ildubbio.news/giustizia/pubblici-ministeri-e-giudici-divisi-come-funziona-negli-altri-paesi-w5s3nhwk

https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/10/29/separazione-carriere-larussa-dubbi-opposizione-notizie/8177261/

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/flick-dalla-separazione-delle-carriere-al-giusto-processo

https://www.ilfoglio.it/giustizia/2025/02/03/news/la-separazione-delle-carriere-da-sola-non-basta-7386177/

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.