Anatocismo, la politica salva le banche

fallimento-bancheIn principio l’interesse sul prestito era moralmente illecito, vietato dal diritto canonico e deprecato dai più. Poi, le necessità dell’economia hanno avuto la meglio e l’interesse è divenuto prassi. Del resto, già nell’antica Roma era molto diffuso, soprattutto tra i senatori che disponevano di grandi risorse. Così, progressivamente, anche il diritto canonico si è adeguato distinguendo il prestito dall’usura.

Una situazione diversa da quella islamica, laddove il prestito ad interesse è ancora oggi vietato dal diritto religioso, in ogni caso non sempre e non integralmente applicato dai Paesi mussulmani che, anzi, in materia economica sembrano essersi ben adattati all’Occidente. Da qui il fenomeno crescente delle banche islamiche, laddove il tasso di interesse è sostituito dal tasso di profitto derivante dalla partecipazione agli investimenti ed il gioco è fatto.

Ma le banche islamiche non cancellano un carattere tipico dell’Islam: seppur la teoria non venga mai discussa, spesso si ricorre invece ad espedienti per aggirare le norme scomode. È il caso, ad esempio della mukhatara, finalizzata proprio a superare il divieto di prestito ad interesse e consistente nell’acquisto di un bene da un altro soggetto, che poi lo ricomprerà ad una cifra maggiorata in un momento successivo e prefissato, ciò che di fatto rappresenta la garanzia del prestito. Un sistema che, evidentemente, ha poco da invidiare al burocratese della nostra politica e delle nostre banche.

Ma se il sistema islamico conserva almeno il pudore, in Occidente le banche praticano ormai l’usura legalizzata e quella di cui parliamo oggi è una pratica che, seppur giuridicamente differente dall’usura, ne conserva intatta la sgradevolezza e la bassezza morale. Ci stiamo ovviamente riferendo all’anatocismo che, per chiarire, è l’applicazione di interessi sugli interessi.

In breve, consiste nel ricalcolo, solitamente trimestrale, degli interessi venuti a sorgere in seguito alla capitalizzazione di quelli già maturati e non ancora riscossi, una pratica che, al contrario dell’usura, non ha rilevanza penale. La questione, infatti, è regolata dall’art 1283 c.c. che recita: «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi». Nonostante questo, fino al 2000, le banche hanno praticato l’anatocismo anche in forme contrarie al codice, certe evidentemente della loro intoccabilità.

È il 9 febbraio 2000 che la situazione muta, quando il Comitato Interministeriale Credito e Risparmio stabilisce che siano le parti a rideterminare la periodicità degli interessi, con la precisazione che gli interessi anatocistici venissero calcolati sia per crediti che per debiti. La norma, volta a riequilibrare la giungla che si era venuta a creare a svantaggio dei correntisti, determina l’apertura di numerosissime cause di risarcimento dei clienti nei confronti delle banche.

Il 2 dicembre 2010, inoltre, interviene la sentenza n. 24418 della Corte di Cassazione, volta a fornire un’interpretazione dell’art. 2935 c.c.: «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». La Cassazione chiarisce: soltanto per le rimesse solutorie il termine della prescrizione decorre dalla singola annotazione, per le altre il termine decennale per richiedere la restituzione decorre dalla chiusura del conto. Una sentenza interpretativa favorevole ai correntisti, che però ha messo in difficoltà giuristi e tecnici. Una delibera che partiva da un punto fermo: versamenti e prelievi non costituiscono rapporti singoli ma variazioni di un unico rapporto unico. In sostanza, la Corte chiariva che soltanto il saldo finale, allorché risultasse sottratto l’importo corrispondente agli interessi non dovuti, avrebbe potuto essere considerato come pagamento. Così facendo si dava ai correntisti la possibilità di superare il limite dovuto alla prescrizione, dal momento che la questione, vista la sentenza del Cicr, era relativa ai contratti stipulati prima del 30 giugno 2000.

A questo punto giunge il decreto c.d. Milleproroghe, ddl n.225 del 2010 convertito nella legge 10 del 26 febbraio 2011 che, al comma 61 dell’art. 2 recita: «in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Un comma inserito per fare chiarezza sulla vicenda ma che ha scatenato le polemiche.

Da una parte, infatti, c’è chi sostiene che, di fatto, la norma non cambierebbe nulla; dall’altra c’è chi denuncia la norma come ‘salva-banche’. Un contratto nullo, qual è quello che produce interessi anatocistici, non genera obbligazioni valide, sostengono alcuni. La maggioranza dei giuristi però è dell’opinione opposta: la norma non soltanto impedirebbe l’apertura di ulteriori controversie in merito e la fine dei risarcimenti a vantaggio dei correntisti, ma comporterebbe anche il rigetto delle domande già presentate. Il fatto che i correntisti non debbano restituire quanto già ricevuto dalle banche, del resto, non può apparire che come una ovvietà.

Che la norma sia stata scritta male, dunque, è probabile; che questa abbia avuto come fine esplicito quello di tutelare le banche a svantaggio dei correntisti è, invece, certo. Una situazione che anche il contestatissimo on. Domenico Scilipoti ha lamentato: «tra le file della maggioranza viene fatto notare come Pd, Udc e Fli si siano schierati con le lobbies delle banche contro gli interessi delle famiglie e delle imprese», ha spiegato in una nota.

La norma, del resto, non si è limitata a far discutere. Da subito, infatti, è stata addirittura messa in dubbio la sua applicabilità, tanto che il Tribunale di Brindisi ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 145 del 2011.. I dubbi nascerebbero dal contrasto col principio che impedisce ingiustificate disparità di trattamento e, soprattutto, dal fatto che la norma interpretativa sarebbe successiva all’anzidetta pronuncia della Cassazione, che aveva già interpretato la norma.

La parola, dunque, alla Corte costituzionale, che comunque non si dovrebbe pronunciare prima di fine anno, cosa che non potrà che scoraggiare ulteriormente i correntisti ancora speranzosi, lasciandoli in balìa degli istituti di credito che, nella crisi globale, continuano ad essere gli unici tutelati dallo stato.

Come ormai si usa dire: sopra la banca la patria campa, sotto la banca la patria crepa.

Emmanuel Raffaele, “Il Borghese”, agosto-settembre 2011

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