Bonus bebè anche a chi è senza requisiti: il miracolo delle associazioni immigrazioniste

In realtà, non è la prima sentenza al riguardo. Già nell’aprile scorso, infatti, il Tribunale di Bergamo si era pronunciato in maniera simile a quanto fatto, nelle ore scorse, dal Tribunale di Milano: il bonus bebè di 80/160 euro al mese per tre anni spetta anche agli immigrati con semplice permesso di lavoro. A confermare l’interpretazione estensiva dell’attribuzione è una sentenza che, due giorni fa, nel capoluogo lombardo, ha riconosciuto il diritto all’assegno ad una donna salvadoregna, priva non solo della cittadinanza italiana ma anche di permesso di soggiorno di lungo periodo, come previsto dai requisiti elencati nella legge finanziaria 2015 per accedere appunto al bonus bebé. La donna, dotata di semplice permesso di soggiorno lavorativo, aveva infatti ricevuto il no dell’Inps rispetto alla sua richiesta e così, sostenuta da alcune associazioni, aveva fatto ricorso contro la decisione sulla base di una direttiva europea che esige pari trattamento nel settore della sicurezza sociale anche per i cittadini di paesi che non fanno parte dell’Unione Europea.

“La decisione del Tribunale rappresenta un passo importante per il riconoscimento dei diritti sociali dei cittadini stranieri”, hanno commentato, ovviamente soddisfatti, i legali della donna. “Ci auguriamo che l’Inps trovi una soluzione che vada al di là del caso individuale e che interrompa così la continua necessità di far valere la giustizia nelle aule dei tribunali”, ha aggiunto Maurizio Bove, presidente della sezione milanese di Anolf (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere), associazione di immigrati di varie etnie promossa dalla Cisl che, sul proprio sito, spiega di sostenere il “protagonismo degli immigrati per la tutela delle loro esigenze e la crescita della nostra società”. E’ proprio Anolf, insieme al Patronato Inas (che fa capo anch’esso alla Cisl) ad avere intrapreso la battaglia legale sull’argomento, che già conta diversi ricorsi, proprio come quello vinto appunto in aprile da una madre albanese sostenuta in quel caso dall’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), che dietro il nome tecnico nasconde fini chiaramente politici, come chiarisce l’art. 5 del suo statuto: “L’Associazione si propone: a) di promuovere l’informazione, la documentazione e lo studio dei problemi, di carattere giuridico, attinenti all’immigrazione, alla condizione dello straniero (nonché dell’apolide e del rifugiato), alla disciplina della cittadinanza nell’ordinamento italiano, alla tutela contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia“. Razzismo e xenofobia, non a caso, sono tra le parole che compaiono più volte nel loro statuto. Termini che hanno molto poco del linguaggio tecnico e tanto del linguaggio politico di chi, attraverso l’etichetta di razzista, mira ad abbattere i confini. In questo caso, i confini giuridici tra chi è cittadino e chi non lo è, combattendo una norma già di suo estensiva, che già includeva anche le persone con permesso di soggiorno di lungo periodo. Ma quella delle associazioni immigrazioniste è, invece, una battaglia ideologica, che ignora del tutto anche la realtà di uno stato sociale già in crisi e che le ondate di migranti, unite a decisioni giurisprudenziali simili, non faranno che appesantire a danno dei cittadini italiani. Il tutto anche grazie alle folli disposizioni europee, protagoniste anche in questo caso della distruzione degli stati nazionali. Infatti, è proprio in virtù della direttiva 98/2011 che i giudici, nonostante la stessa non sia stata recepita dal nostro Paese e grazie alla sua applicabilità diretta, hanno la possibilità di attribuire anche ai non cittadini i diritti sociali riservati ai cittadini.

Emmanuel Raffaele, 4 dic 2016

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